[1](Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288). Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
[2]"2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive ".
Testo vigente dal 17 maggio 1999
