[1](Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288). Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

[2]"2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive ".

Testo vigente dal 17 maggio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art23 · fonte su Normattiva