1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "I disegni di legge" fino a "coperture " sono sostituite dalle seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture".

Testo vigente dal 30 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-25;208~art3 · fonte su Normattiva