1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "I disegni di legge" fino a "coperture " sono sostituite dalle seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture".
Testo vigente dal 30 giugno 1999
