(Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino). Il credito di imposta ed il rimborso previsti, rispettivamente, dall'articolo 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativamente all'imposta erariale di consumo assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotottici detenuti per uso commerciale, alla data del 1 gennaio 1993, presso i magazzini o esercizi di vendita, nonche' sugli apparecchi di accensione e gli accendigas detenuti per uso commerciale, alla data del 1 gennaio 1993, presso i magazzini dei distributori all'ingrosso, spettano anche agli operatori della Repubblica di San Marino. Il credito di imposta puo' essere utilizzato mediante compensazione con l'imposta sul valore aggiunto incassata per la cessione dei beni effettuata nei confronti di acquirenti nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art12 · fonte su Normattiva