[1]All'articolo 50 della convenzione del 31 marzo 1939, cosi' come modificato dall'accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960, sono aggiunti i seguenti commi:

[2]Al Governo della Repubblica di San Marino e' altresi' concesso di acquistare in Italia in esenzione da imposta di fabbricazione un quantitativo di prodotti petroliferi destinati, secondo il fabbisogno, al consumo ed alla vendita in territorio sammarinese, quantitativo che sara' annualmente determinato nel suo ammontare attraverso intese dirette fra gli organi tecnici di San Marino ed il Ministero delle finanze e quello dell'industria e commercio italiani. Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a che detti prodotti vengano venduti nel proprio territorio ad un prezzo non inferiore a quello imposto o praticato in Italia nelle varie fasi della distribuzione; il Governo di San Marino si impegna altresi' a non adottare alcun trattamento preferenziale od altre agevolazioni di diversa natura in favore di singoli consumatori o di enti, che non siano previsti dalla vigente normativa italiana in materia.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;433~accordo-art4 · fonte su Normattiva