(Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni). Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facolta' di stabilire con propria deliberazione che fra le attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attivita' di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonche' quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.
Testo vigente dal 22 febbraio 1999
