(Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994). Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998. Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art17 · fonte su Normattiva