Art. 63
[1]di piu' attivita' (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita' l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attivita', con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3, 4 e 5. 2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari. 3. I soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita' nell'ambito della stessa impresa ovvero piu' arti o professioni, hanno facolta' di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attivita' esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. In tal caso la detrazione di cui all'articolo 56 spetta a condizione che l'attivita' sia gestita con contabilita' separata ed e' esclusa, in deroga a quanto stabilito nel comma 5 del presente articolo, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non e' ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'articolo 57. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attivita'. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1. 4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui all'articolo 87, comma 3, comprese le attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attivita' propria dell'impresa, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 133, fermo restando il disposto del comma 2 dello stesso articolo e per quelle di cui all'articolo 139, comma 6, per le quali la detrazione prevista dall'articolo 56 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui all'articolo 142, comma 5. 5. In tutti i casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per una determinata attivita' la detrazione di cui all'articolo 56, se ridotta ai sensi del comma 5 dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, e' ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i passaggi di servizi all'attivita' soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'articolo 10 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attivita' separate si applicano le disposizioni degli articoli 72 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 86 e 88 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attivita' di commercio al minuto di cui all'articolo 87, comma 3 e per quelli da questa ad altra attivita', l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 86, 87 e 88, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 95. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attivita' secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i versamenti di cui all'articolo 109 nonche' agli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.
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