Art. 28 — Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1999 al 5 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze). Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita' delle risorse che le banche potranno porre a disposizione sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1999 al 5 maggio 2001
