Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto

Art. 29 — Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza

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Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilita' del personale, e' autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita' delle risorse assicurate dalle banche sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato a corrispondere alle banche contributi correlati ai limiti di impegno ventennali di lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1999 al 1 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art29 · fonte su Normattiva