(Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza). Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, e 30 aprile 1997, n. 165, e del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, fatto salvo negli effetti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno carattere transitorio e potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al loro riassorbimento, anche mediante riduzione degli arruolamenti, compatibilmente con le esigenze funzionali del Corpo della Guardia di finanza, lasciando libere un numero di vacanze organiche nel ruolo sovrintendenti, tale da garantire l'invarianza della spesa.
Testo vigente dal 22 febbraio 1999
