Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima del compimento dei limiti di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva. 3. Gli ispettori e sovrintendenti in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previi accertamenti sanitari

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art44 · fonte su Normattiva