Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
