Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art23 · fonte su Normattiva