(Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari). L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e' accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima".
Testo vigente dal 22 febbraio 1999
