Art. 8 — Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza)
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326 e' sostituito dal seguente: "Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere".
Testo vigente dal 11 agosto 1990
