(Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' inserito il seguente: "Art. 29-bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art36 · fonte su Normattiva