Per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone di interesse storico-artistico, devono essere previamente sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il propro parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.
Testo vigente dal 29 gennaio 1992
