Per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone di interesse storico-artistico, devono essere previamente sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il propro parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

Testo vigente dal 29 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;32~art4 · fonte su Normattiva