La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attivita' professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Non sono ammesse convenzioni ne' con singoli, ne' con studi professionali, associati e non; quelle gia' stipulate decadono con l'entrata in vigore della presente legge. E' ammessa deroga solo se la convenzione si renda necessaria per la mancanza di tecnici nell'organico comunale. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione dei lavori, studi e collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero dei lavori pubblici, per le opere della corrispondente categoria. I collaudi delle opere finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono affidati esclusivamente agli iscritti ai competenti albi professionali. La carica di membro delle commissioni, di cui all'articolo 19 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, e l'assunzione di incarichi in regime di convenzioni sono incompatibili con lo svolgimento dell'attivita' di progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizioni di incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.
Testo vigente dal 29 gennaio 1992
