Art. 1 — Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
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In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine piu' ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:
- a)gli accorgimenti da adottare o gia' adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonche' le singole fasi in cui esso e' eventualmente ripartito;
- b)le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza e' sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' alle piu' ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di se' a cura del soggetto interessato. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilita' di quanto previsto al comma 1.
Testo in vigore dal 9 novembre 2000 al 1 gennaio 2004
