Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali". All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la parola "nei" e' sostituita dalle seguenti: "in tutti i".
Testo vigente dal 3 settembre 1990
