La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituita dalla seguente: "b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanita'; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; nonche' dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;".

Testo vigente dal 3 settembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;253~art2 · fonte su Normattiva