Il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (Sezione 1), a norma dell'art. 3 della legge 26 marzo 1953, n. 188, e' obbligatorio, ma non vincolante. In caso di dissenso, il Ministro per la pubblica istruzione non e' tenuto a motivare il proprio provvedimento.
Testo vigente dal 2 luglio 1954
