Il Ministro per la pubblica istruzione puo' conferire l'abilitazione alla libera docenza, nella sessione di esami indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188, anche a coloro per i quali la Commissione giudicatrice abbia formulato giudizio di idoneita'. A tal uopo, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di riconvocare le Commissioni, le quali abbiano gia' concluso i loro lavori, affinche' esse integrino il loro giudizio.
Testo vigente dal 2 luglio 1954
