Il Ministro per la pubblica istruzione puo' conferire l'abilitazione alla libera docenza, nella sessione di esami indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188, anche a coloro per i quali la Commissione giudicatrice abbia formulato giudizio di idoneita'. A tal uopo, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di riconvocare le Commissioni, le quali abbiano gia' concluso i loro lavori, affinche' esse integrino il loro giudizio.

Testo vigente dal 2 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;357~art2 · fonte del testo