Il giudizio di merito sui candidati e' pronunciato da una Commissione nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La Commissione e' composta di tre professori della materia o di materia affine. In mancanza di professori, potranno essere nominati cultori. Oltre i tre commissari, il Ministro, sentita sempre la Sezione la del Consiglio superiore, nomina due commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di nomina, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione. Alla nomina dei componenti la Commissione il Ministro procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame. Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al 4° grado incluso. Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-26;188~art3 · fonte del testo