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Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "enti idonei allo scopo", sono aggiunte le seguenti: "che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalita' determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".

Testo in vigore dal 6 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-06-21;498~art1 · fonte del testo