L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e' sostituito dal seguente: "Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni".

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;597~artunico · fonte su Normattiva