Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 9 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma del'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32";
  • b)all'articolo 54, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo". All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, e aggiunto il seguente: "Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nel primo periodo, dopo le parole: "nella quale l'operazione doveva essere computata;", sono aggiunte le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40 per cento;";
  • b)nel penultimo periodo, dopo le parole: "termine di presentazione della dichiarazione annuale", sono aggiunte le seguenti: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.". Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabilite le modalita' per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazioni integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludendo la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 1982, n. 516.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 392/2002

    Questione infondata
    23 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui fissa il limite temporale, per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi, alla data prevista per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo. Infatti, da un lato, è inconferente l'indicazione quale parametro violato dell'art. 53 Cost.; dall'altro, il limite censurato non è lesivo del principio di ragionevolezza, poiché la prospettata possibilità di correzione sino all'accertamento definitivo del maggior reddito, finirebbe per divenire un mezzo elusivo delle prescrizioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e delle relative sanzioni. - Sulla natura sostanziale e non processuale del principio di capacità contributiva, v. citate sentenza n. 18/2000 e ordinanza n. 430/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 9 Accertamento imposte sui redditi · Art. 14 Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art14 · fonte su Normattiva