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L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, gia' modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e con l'art. 2 della legge 15 luglio 1954, n. 543 e' sostituito dal seguente: "I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione di tale programma e' autorizzata la spesa di lire 408 miliardi. Ai fini dei pagamenti da effettuarsi in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sara' stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1955-56 a" 1957-58, di lire 30 miliardi per gli esercizi 1958-59 e 1959 60, di lire 34 miliardi per gli esercizi 1960-01 e 1961-62 e di lire 38 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 ai 1964-65(. Detta autorizzazioni di spesa sara' ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1. Con decreti da emanarsi dal Ministro competente - dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Peraltro, nei limiti della competenza attribuita ai Provvedimenti regionali alle opere pubbliche dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, si applica il disposto dell'art. 8 del decreto medesimo. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359".

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 3 settembre 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;635~art2 · fonte del testo