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L'inclusione di opere nel programma di lavori previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ne implica l'assunzione a integrale carico dello Stato quando anche si tratti di opere che, ai sensi delle leggi in vigore, siano in parte a carico degli Enti locali, qualora il Comitato dei Ministri non decida l'assunzione di esse a carico soltanto parziale dello Stato, a' termini del secondo comma dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1952, n. 10. Nei Comuni classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, che siano inferiori a 10.000 abitanti, le opere incluse nel programma sono sempre assunte a totale carico dello Stato. Il relativo decreto e' emesso dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico-amministrativo, ed e' sottoposto al controllo preventivo degli uffici speciali di ragioneria e degli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche. Sono abrogati i commi sesto e settimo dell'art. 2, modificato, della legge 10 agosto 1950, n. 647. I commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 della legge stessa, modificati dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, si applicano esclusivamente ai casi di opere di cui sia stata decisa l'assunzione a parziale carico dello Stato.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
