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Quando il progetto di un'opera assunta a totale carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo, sia stato redatto, previa autorizzazione dell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici competente per territorio, dall'Ente locale interessato, la relativa spesa, per un importo non superiore al 2 per cento del costo previsto dell'opera viene parimenti assunta a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;635~art6 · fonte del testo