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Per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, al fine di anticipare l'esecuzione dei lavori puo' procedersi all'appalto degli stessi ripartendo su piu' esercizi l'onere della relativa spesa. L'impiego dei ribassi d'asta per il finanziamento di perizie suppletive, necessarie per il completamento delle opere cui si riferisce l'appalto, e' disposto con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico amministrativo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
