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Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti o contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, nonche' gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;10~art6 · fonte del testo