Nell'articolo 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo il sesto comma e' inserito il seguente: "All'accertamento dell'idoneita' dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato".

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-01-28;17~art2 · fonte su Normattiva