Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
Art. 17 — Cantieri temporanei forestali
Al testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) e' aggiunta la seguente: «s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilita' forestale a servizio del medesimo, purche' svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti »;
- b)dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali). - 1. Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine delle attivita' di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalita' idonea alla progettazione e pianificazione forestali. 2. Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo gli interventi di modesta entita', da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ». Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilita', di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneita' dei cantieri e allo specifico contesto in cui si svolgono le attivita'.
Testo vigente dal 19 settembre 2025
