Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La somma di lire 17 miliardi di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 13.500.000.000 nell'esercizio 1954-55. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 febbraio 1955, n. 43

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La L. 12 febbraio 1955, n. 43 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modifica dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di un miliardo."

Testo in vigore dal 18 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1955

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1954 al 18 marzo 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 febbraio 1955, n. 43

    La L. 12 febbraio 1955, n. 43 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A modifica dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di un miliardo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-26;148~art1 · fonte del testo