Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, nell'esercizio 1953-54, con propri decreti, variazioni al riparto degli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per l'esercizio stesso, nel senso di aumentare da lire 3.500.000.000 fino a lire 6.000.000.000 quelli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e di diminuire da lire 3.000.000.000 fino a lire 1.500.000.000 e di ridurre entro il limite di lire 1.000.000.000 quelli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste onde fronteggiare eventuali maggiori pagamenti che si rendesse necessario effettuare nella materia di competenza del Ministero dei lavori pubblici. In corrispondenza di tali variazioni, il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, a modificare nell'esercizio 1954-55 gli stanziamenti previsti per lo esercizio medesimo dai menzionati articoli 1 e 2 al fine di compensare gli aumenti e diminuzioni di stanziamenti di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 6 maggio 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-26;148~art4 · fonte del testo