Dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo di cui al terzo comma del suindicato articolo 2 non potra' essere superiore al 3 per cento.
Testo vigente dal 31 luglio 1961
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo di cui al terzo comma del suindicato articolo 2 non potra' essere superiore al 3 per cento.
Testo vigente dal 31 luglio 1961
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-06-27;644~art3 · fonte del testo