L'Istituto postelegrafonici e' autorizzato ad estendere ai personali di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via complementare ed in separate gestioni, le forme di assistenza di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408. L'istituto attuera' inoltre, a favore dei personali medesimi, tutte le altre forme di assistenza che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I personali medesimi sono tenuti a corrispondere allo Istituto un contributo individuale del 0,40 per cento sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi ad essi spettanti. Una parte del contributo predetto, in misura non inferiore al 10 per cento del gettito complessivo potra' essere annualmente erogata a favore dei circoli ricreativo-assistenziali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto. Per ogni gestione concernente i personali suindicati sara' tenuto un conto speciale nel bilancio dell'istituto.

Testo vigente dal 11 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;208~art3 · fonte del testo