Art. 2 — Ripartizione di fondi tra le comunità montane
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.
Testo vigente dal 28 marzo 1981
