[1]I Consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimita' del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il vinto di esecutorieta'.

[2]Sono abrogati gli articoli 72 e 73 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

Testo vigente dal 23 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-12;183~art5 · fonte del testo