Per l'offerta ed accettazione o determinazione peritale dell'indennita' dovuta a' sensi dell'art. 42 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, e disposizioni successive, come per le eventuali opposizioni contro la stima del perito, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, ferma restando la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a pronunciare l'esropriazione.

Testo vigente dal 23 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-12;183~art6 · fonte del testo