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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'istituto mobiliare italiano, in aggiunta allo importo previsto all'articolo 4 della 18 dicembre 1961, n. 1470, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa legge, entro il limite di 10 miliardi di lire. Il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato e' autorizzato a stipulare con l'Istituto mobiliare italiano le convenzioni aggiuntive che si rendessero necessarie per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 10 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;342~art1 · fonte su Normattiva