Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' conferito all'Istituto mobiliare italiano, quale apporto al suo patrimonio, il fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, modificato ed integrato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1133. L'Istituto mobiliare italiano, per effetto del conferimento di cui al precedente comma, assume tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sul fondo predetto per il proseguimento dell'attivita' delle suddette industrie ed il mantenimento dell'occupazione, nonche' di ogni altra operazione attiva e passiva del fondo stesso, utilizzando all'uopo le somme di cui all'articolo 2 del predetto decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, con esclusione comunque di ulteriori oneri a carico dello Stato anche in relazione alla garanzia statale sulle obbligazioni emesse ai sensi delle suddette leggi. Restano ferme le esenzioni fiscali previste dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 1 del 1965 e dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, fino alla completa estinzione delle operazioni effettuate e da effettuare ai sensi delle leggi predette e fino alla liquidazione della Societa' costituita ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 1133 del 1966. Tutte le precedenti disposizioni legislative in contrasto con le norme del presente articolo sono abrogate.
Testo in vigore dal 10 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
