Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 11 marzo 1965, n. 123
Art. 3
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Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi. La somma di lire 10 miliardi verra' versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.
Testo in vigore dal 10 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
