Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e sostituito dal seguente: "Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'Industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, puo' autorizzare per le operazioni di cui all'art. 2, la forma di prestito consolidato fin dall'inizio".
Testo vigente dal 1 giugno 1954
