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Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nuovi fondi destinati alla concessione di finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470. I finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, possono essere destinati anche per la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali temporaneamente inattivi, al fine di consentire negli stessi la ripresa dell'attivita' lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione operaia.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;666~art1 · fonte del testo