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All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con le entrate di cui al precedente articolo 2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1969 al 22 dicembre 2008
