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Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza occorrenti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, valgono, a tutti gli effetti, come dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza.

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art10 · fonte del testo