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Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Alla liquidazione del contributo provvede il prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio. Tale contributo verra' liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182. Il contributo stesso potra' altresi' essere liquidato alle imprese ubicate nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, che abbiano subito danni materiali superiori alle 500.000 lire". L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per provvedere alla concessione del contributo ivi previsto, e' elevata da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni.

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art11 · fonte del testo