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Il contributo di lire 90.000 previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e' concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni e di compartecipanti familiari, ed ai pescatori autonomi iscritti negli appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, il contributo di cui al comma precedente e' anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.
Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008
