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L'articolo 21 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e' sostituito dal seguente: "Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente e' corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.800, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dello articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non e' cumulabile con l'indennita' o il sussidio straordinario di disoccupazione".

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art14 · fonte del testo